Ordinanza dibattimentale del 9 ottobre 2007 (sent. n. 380)

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA

ANNO 2007

 

Letta all’udienza del 9 ottobre 2007, allegata all’ordinanza 14 novembre 2007, n. 380

 

Considerato che nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi;

che i terzi intervenienti nella specie hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso i medesimi decreti oggetto del presente giudizio;

che, secondo la giurisprudenza della Corte, non può escludersi la possibilità che l’oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, che sarebbero irrimediabilmente pregiudicate da un esito del conflitto e salvaguardate dall’esito opposto;

che, tuttavia, nella specie la reiezione del ricorso non comporterebbe automaticamente un pregiudizio immediato e diretto delle situazioni soggettive degli intervenienti dato che il giudizio costituzionale e quello amministrativo mantengono la loro autonomia;

che, pertanto, l’esito del conflitto non coinvolge in modo immediato e diretto le situazioni soggettive dei terzi intervenienti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento delle Società Palermo Energia Ambiente, Platani Energia Ambiente e Tifeo Energia Ambiente nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

                                                                  F.to: Franco BILE, Presidente